Donazioni e relativi vantaggi fiscali
Donazioni e relativi
vantaggi fiscali
COS’È
Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle modalità con cui l’ente di Terzo settore (Ets) può raccogliere fondi o beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse generale.
In particolare, si ha donazione quando una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Non si è quindi di fronte a uno scambio, ma a un atto di generosità compiuto da una parte verso l’altra, senza pretendere nulla in cambio.
Le donazioni possono essere sia in denaro che in natura: ai fini del calcolo della natura fiscale dell’Ets, sono considerate entrate non commerciali Il codice del Terzo settore disciplina all’art.83, il regime di detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli Ets. Tali disposizioni, pur essendo ricomprese all’interno della parte del codice dedicata al nuovo regime fiscale, si applicano già a partire dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.
CHI COINVOLGE/ CHI ESCLUDE
La normativa in materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applica a tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Cos'è
Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle modalità con cui l’ente di Terzo settore (Ets) può raccogliere fondi o beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse generale.
In particolare, si ha donazione quando una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Non si è quindi di fronte a uno scambio, ma a un atto di generosità compiuto da una parte verso l’altra, senza pretendere nulla in cambio.
Le donazioni possono essere sia in denaro che in natura: ai fini del calcolo della natura fiscale dell’Ets, sono considerate entrate non commerciali Il codice del Terzo settore disciplina all’art.83, il regime di detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli Ets. Tali disposizioni, pur essendo ricomprese all’interno della parte del codice dedicata al nuovo regime fiscale, si applicano già a partire dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.
CHI COINVOLGE/ CHI ESCLUDE
La normativa in materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applica a tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
COME FUNZIONA
Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente percipiente.
La detraibilità interviene sull’imposta lorda: una volta determinata quest’ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata.
La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 83, 104
- Decreto ministeriale 28 novembre 2019, “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”
- Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”
COME FUNZIONA
Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente percipiente.
La detraibilità interviene sull’imposta lorda: una volta determinata quest’ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata.
La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 83, 104
- Decreto ministeriale 28 novembre 2019, “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”
- Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”
COME SOSTENITORE
Erogazioni effettuate da persone fisiche
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.
Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv), su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).
L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.
detrazioni e deduzioni
ESEMPIO DI DETRAZIONE PER PERSONA FISICA |
Reddito imponibile complessivo: 50.000 euro Imposta: 5.000 euro Erogazione liberale effettuata: 10.000 euro Risparmio d’imposta: 3.000 euro (10.000 x 30%) Imposta da versare: 5.000 – 3.000 = 2.000 euro |
Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
ESEMPIO DI DEDUZIONE PER PERSONA FISICA |
Reddito imponibile complessivo: 80.000 euro Erogazione liberale effettuata: 5.000 euro Importo massimo deducibile: 8.000 (80.000 x 10%) Reddito imponibile: 80.000 – 5.000 = 75.000 euro |
Erogazioni effettuate da persone fisiche
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.
Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv), su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).
L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità
ESEMPIO DI DETRAZIONE PER PERSONA FISICA |
Reddito imponibile complessivo: 50.000 euro Imposta: 5.000 euro Erogazione liberale effettuata: 10.000 euro Risparmio d’imposta: 3.000 euro (10.000 x 30%) Imposta da versare: 5.000 – 3.000 = 2.000 euro |
Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
ESEMPIO DI DEDUZIONE PER PERSONA FISICA |
Reddito imponibile complessivo: 80.000 euro Erogazione liberale effettuata: 5.000 euro Importo massimo deducibile: 8.000 (80.000 x 10%) Reddito imponibile: 80.000 – 5.000 = 75.000 euro |
COME SPONSOR
Erogazioni effettuate da enti e società
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche.
Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.
detrazioni e deduzioni
ESEMPIO DI DEDUZIONE PER SOCIETÀ |
Reddito imponibile complessivo: 800.000 euro Erogazione liberale effettuata: 80.000 euro Importo massimo deducibile: 80.000 (800.000 x 10%) Reddito imponibile: 800.000 – 80.000 = 720.000 euro |
EROGAZIONI IN NATURA
Per quanto riguarda i beni in natura che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019.
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso infine di beni o servizi di cui all’art.85, c.1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi,
il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.
A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.
I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.
Erogazioni effettuate da enti e società
Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.
ESEMPIO DI DEDUZIONE PER SOCIETÀ |
Reddito imponibile complessivo: 800.000 euro Erogazione liberale effettuata: 80.000 euro Importo massimo deducibile: 80.000 (800.000 x 10%) Reddito imponibile: 800.000 – 80.000 = 720.000 euro |
EROGAZIONI IN NATURA
Per quanto riguarda i beni in natura che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019.
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso infine di beni o servizi di cui all’art.85, c.1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi,
il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.
A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.
I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.
COME SOCIO ANNUALE
Offerte Annuali
Con la Sua adesione annuale sostiene tutte le attività di volontariato dell’Associazione provinciale di soccorso Misericordia di Sassari. Anche i volontari possono contare su di Lei come socio. Speriamo di poter contare su di Lei anche quest’anno.
Facciamo presente che i soci che hanno aderito al pagamento permanente (RID) riceveranno una lettera con la propria tessera soci.
Offerte Annuali
Con la Sua adesione annuale sostiene tutte le attività di volontariato dell’Associazione provinciale di soccorso Misericordia di Sassari. Anche i volontari possono contare su di Lei come socio. Speriamo di poter contare su di Lei anche quest’anno.
Facciamo presente che i soci che hanno aderito al pagamento permanente (RID) riceveranno una lettera con la propria tessera soci.
COME VOLONTARIO
Emergenza e Trasporto Sanitario
Il servizio di soccorso sanitario comprende tutti gli interventi di emergenza che vengono trasmessi ai mezzi di soccorso dalla centrale operativa del 118. Si tratta di interventi che non sono pianificabili e che accadono improvvisamente sul territorio, per cui l’equipe di volontari deve essere opportunamente preparata.
L’associazione garantisce al servizio 118 di Sassari un mezzo di soccorso di base (403) per 365 giorni all’anno. Il servizio è garantito con una turnazione tra personale volontario e dipendente. I dipendenti espletano esclusivamente i turni non garantiti dai volontari in parte marginale. Gli operatori dal momento dell’iscrizione hanno un percorso formativo articolato e continuo che consente di garantire personale altamente qualificato, in possesso delle Certificazioni BLSD (Basic life support defibrillation) e PTC (Prehospital Trauma Care).
Trasporto Infermi
La Misericordia di Sassari mediante convenzioni con le aziende ospedaliere, esegue trasporti di pazienti ricoverati dal reparto di degenza presso altre strutture sanitarie in ambito urbano, extra urbano, nazionale. Inoltre ogni giorno, una apposita squadra di nostri volontari, effettua i trasporti non convenzionati, ovvero trasporti richiesti dai cittadini che non hanno la possibilità di potersi spostare dalla propria abitazione presso strutture ospedaliere.
Gruppi Intervento Maxi-Emergenze
Gestione e soccorso nelle maxiemergenze, in seguito ai vari eventi catastrofici che il nostro paese ha subito, ma anche sulla scia degli attacchi terroristi del decennio scorso, è stato previsto dalla normativa tutta una serie di azioni che i Suem 118 dovevano elaborare per la gestione sanitaria multipla (oltre 5 pazienti contemporaneamente) causata da incidenti, eventi naturali ed atmosferici, eventi di massa e attacchi terroristici, come la creazione di una struttura pronta alle gestione delle maxiemergenze che comprendesse anche un PMA posto medico avanzato per il trattamento dei pazienti e il triage direttamente sul luogo dell’evento catastrofico.
Già da anni la Misericordia si è adoperata in tal senso e ha studiato passo dopo passo un sistema di gestione delle maxiemergenze che il Suem 118 di Sassari ha sposato e per cui è nata una stretta collaborazione fin dal 2006, anno in cui si è messo a disposizione il primo furgone denominato UNIMAX unità gestione maxiemergenze, attrezzato con opportuni presidi per la gestione sanitaria contemporanea di almeno 15 pazienti e con un sistema campale (tende pneumatiche) per l’istituzione di un PMA direttamente sul luogo dell’evento.
Settore Sociale
I volontari sono l’elemento centrale in un settore cosi delicato ed importante per l’associazione e per la società in genere. Infatti la Misericordia si avvale di loro per eseguire attività che sembrano banali per ognuno di noi ma che diventano importantissime per coloro che sono infermi, malati o handiccapati, si pensi alla spesa, al ritiro dei farmaci o dei referti presso i centri analisi e anche al servizio di trasporto. Chiunque con buona volontà può dedicarsi a queste semplici azioni.